Politiche regionali per la famiglia
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge regionale:
POLITICHE REGIONALI PER LA
FAMIGLIA
B.U. del 10.12.1999, n. 49, 1º suppl. ord.
Modificata con L.R. del 28.3.2000, n. 19 e L.R.
2 Febbraio 2001, n.3
Art. 1 (Finalità ed ambito di intervento)
- La Regione, in osservanza dei principi sanciti
dagli artt. 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre
1989), riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la
famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione
nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela,
adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente
legge il concepito è considerato componente della famiglia.
- La Regione promuove il servizio pubblico alla
famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al
nucleo familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche
dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare
attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia,
favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà
fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la
corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione
dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito
familiare, attua, anche attraverso l'azione degli enti locali,
politiche sociali sanitarie, economiche e di organizzazione dei
servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella
famiglia.
- Si intende per servizio pubblico alla famiglia
ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla
presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro,
che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli
atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la
qualità, la trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del
servizio stesso.
Art. 2 (Obiettivi)
- Per la realizzazione delle finalità di cui
all'art. 1, la Regione, nella propria attività di indirizzo politico
e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
- favorire la formazione e lo sviluppo delle
famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano
nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo
a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- sostenere l'alto valore personale e sociale
della maternità e della paternità, garantendo il diritto alla
procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio
della corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
- realizzare e favorire interventi volti a
prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo il
disposto dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per
la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria
della gravidanza) che possano indurre la madre all'interruzione
della gravidanza;
- tutelare il benessere di tutti i componenti
della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che
possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico
di ciascun soggetto;
- promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo
delle relazioni familiari, nonché dei rapporti
intergenerazionali;
- promuovere le iniziative volte a favorire
l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, nonché la
maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e
di educazione dei figli;
- favorire i coniugi nel conseguimento delle
scelte procreative liberamente decise anche attraverso l'offerta
di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni
dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico;
- garantire il rispetto del diritto di libera
scelta della famiglia nei confronti dei soggetti giuridici
erogatori di prestazioni, nonché del principio di sussidiarietà
nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, restando
comunque a queste ultime l'onere economico dei servizi sanitari e
socio-assistenziali secondo la normativa vigente;
- sviluppare, tra le finalità dei consultori
pubblici e di quelli privati riconosciuti ai sensi degli articoli
13 e 14 della L.R. 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del
servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e
consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla
famiglia), la valorizzazione sociale e personale della maternità
e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e
la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi
componenti e la solidarietà sociale;
- promuovere e sostenere le iniziative
finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà,
l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di
auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per
la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei
disabili. Per sostenere le famiglie che versano in situazioni di
disagio si provvede allo sviluppo e alla riorganizzazione dei
servizi sociali che di tale area si occupano;
- sostenere le iniziative delle reti sociali
tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a
sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente
la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
- promuovere attività di tutela, assistenza e
consulenza a sostegno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei
minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle
vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a
maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della
coppia madre e bambino vittima di violenze familiari;
- prevedere la formazione e l'aggiornamento
degli operatori dei servizi alla famiglia;
- garantire una diffusa informazione sul
territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente
legge.
Art. 3 (Agevolazioni finanziarie e accesso alla
prima casa)
- Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli
di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie,
la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e
condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del
tasso di interesse, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani
coppie, così come definite dal comma 13, per soddisfare le esigenze
familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente
documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla
prima casa di cui al comma 9.
- Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in
contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza
interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1,
comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il
finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita
familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di
un reddito complessivo non superiore a Lire 80.000.000. L'onere degli
interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono
accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e
al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono
commisurati fino ad un importo massimo di Lire 70.000.000 di prestito
contratto.
- Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non
siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che
intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'Istituto di
credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia
dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei
limiti di importo di cui al comma 2.
- Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e
2, è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento
parziale del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al
comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma
2. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono
disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e
le aziende di credito operanti in Lombardia.
- Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3
è costituito presso Finlombarda s.p.a. un apposito fondo di garanzia
finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di
restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di
gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da
stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l'attività
di gestione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50%
dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di Lire
70.000.000.
- Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e
5 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano
le modalità di determinazione del tasso di interesse per le
operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione
pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare
il fondo abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli
istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2. Nelle convenzioni sono
definiti:
- le modalità di presentazione delle domande
e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;
- le procedure per l'esame delle domande;
- i tempi per l'istruttoria e per la
concessione di finanziamenti;
- le condizioni di garanzia a carico del fondo
di garanzia;
- le modalità di rendicontazione della quota
di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.
- Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le
aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria
regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi,
finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da
parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole,
con particolare riferimento all'individuazione delle risorse
finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione
dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la
concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare
apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in
Lombardia per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della
prima casa.
- Le eventuali agevolazioni, a favore delle
giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui
al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito
convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico
della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale
riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del
2%.
- Per agevolare l'accesso alla prima casa la
Regione favorisce ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'erogazione
di finanziamenti a tasso e condizioni agevolate consistenti in
contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura
massima del 2% sui mutui contratti dai beneficiari. La Giunta
regionale definisce annualmente le risorse finanziarie destinate alle
agevolazioni che vengono prioritariamente concesse nell'ordine: alle
giovani coppie; alle gestanti sole; al genitore solo con figli minori
a carico; a nuclei familiari con almeno tre figli. I contributi sono
concessi sulla base delle modalità di cui al comma 10 e dei requisiti
di cui al comma 11.
- I contributi sono concessi per una durata
decennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire
100.000.000 di mutuo. In caso di estinzione anticipata del mutuo da
parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo. Al
fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alle
agevolazioni, verranno stipulate convenzioni integrative con gli
istituti di credito già convenzionati con la regione per l'erogazione
dei contributi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia
residenziale pubblica; la regione potrà stipulare la convenzione
integrativa di cui al presente comma anche con altri istituti di
credito prescelti dai beneficiari che non risultassero già
convenzionati.
- Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i
soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:
- non essere proprietari di altro alloggio
adeguato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91
(Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica);
- non aver fruito di altre agevolazioni
pubbliche per le medesime finalità;
- non aver percepito cumulativamente un
reddito complessivo superiore a Lire 80.000.000.
- L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve
possedere i seguenti requisiti:
- non essere di lusso ai sensi del D.M. 2
agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
- non avere superficie utile superiore a mq 95
ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 agosto 1978 n. 457
(Norme per l'edilizia residenziale).
- Ai fini dell'attuazione delle norme previste dai
precedenti commi, per "giovani coppie" s'intendono quelle,
con reddito annuo complessivo non superiore a Lire 80.000.000, che:
- contraggano matrimonio entro un anno o lo
abbiano contratto da non più di un anno dalla data di
approvazione del provvedimento di cui alla lett. d) del comma 16;
- non abbiano componenti di età superiore ai
35 anni.
- Per "reddito complessivo" s'intende il
reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
diminuito di Lire 4.000.000 per ogni figlio a carico alla data di
presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dal
presente articolo, e di Lire 8.000.000 per ogni figlio che si trovi
nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate).
- I limiti di reddito e l'entità dei contributi
previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla
Giunta regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle
disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al
consumo accertate dall'ISTAT.
- La Giunta regionale determina le modalità
operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal
presente articolo e, in particolare, procede a:
- adottare gli schemi di convenzione di cui ai
commi 4 e 5;
- individuare eventuali limiti per la
cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo, tra
di loro, nonché con le altre agevolazioni erogate da soggetti
pubblici e privati;
- precisare le categorie di spese ammissibili
al finanziamento di cui al comma 1, nonché determinare le modalità
per la documentazione delle stesse;
- individuare le categorie di beneficiari e
determinare le procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni
previste dal presente articolo.
Art. 4 (Potenziamento dei servizi socio-educativi,
agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati,
formazione professionale, interventi socio-sanitari)
- Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine
di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi
per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per
rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a
quelle numerose e monoparentali.
- La Regione promuove e sostiene l'adozione,
preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative
da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale,
finalizzate a:
- realizzare forme di auto-organizzazione e
mutualità familiari, quali i "nidi famiglia". Per nido
famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni,
svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie
utenti;
- potenziare la ricettività dei servizi di
asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che
gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed
organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
- fornire le strutture ed i supporti
tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed
educative per l'infanzia;
- realizzare l'attività di organizzazione
delle "banche del tempo" di cui all'art. 5, comma 6, o
di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie
per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione
del minore;
- agevolare la ricerca di persone che
accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in
luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili
all'esercizio di tale attività;
- organizzare direttamente, previa convenzione
con l'impresa, servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e
private, a favore dei figli dei lavoratori;
- combattere il fenomeno della dispersione
scolastica;
- attivare, con particolare riguardo ai
capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-
ricreativa a disposizione dei minori.
- Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità operative
necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in
particolare, i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti
di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione
tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della
graduatoria.
- Al fine di agevolare l'integrazione ed il
reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la
Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di
handicap contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente
avanzati. 4bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di
centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini
che hanno subito maltrattamenti in famiglia.
- Con deliberazione della Giunta regionale sono
definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a
contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle
richieste di contributo, la formazione della graduatoria e
l'erogazione dei benefici.
- La Regione nell'ambito dell'attività di
formazione professionale di sua competenza:
- coordina e finanzia programmi, rivolti
prioritariamente alle donne, in particolare in materia di
aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire
il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha
interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità e/o di
cura di un componente del nucleo familiare;
- promuove corsi di formazione rivolti ai
soggetti che operano nell'ambito dei servizi socioeducativi;
- finanzia corsi di formazione diretti ai
soggetti di cui al comma 4.
- La Regione promuove specifiche attività di
formazione e riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi
socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della
presente legge.
- La Regione riconosce e sovvenziona i servizi
alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per
svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e
familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità
e paternità.
- Gli interventi previsti sono volti in
particolare a:
- prevenire e rimuovere le difficoltà che
potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
- prevenire e rimuovere le cause di potenziale
fattore di danno per il nascituro;
- garantire gli interventi finalizzati alla
cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;
- predisporre ed organizzare, per ogni
famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno
psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le
risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato,
nonché le reti informali di solidarietà;
- effettuare programmi relativi all'affido
familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità
e maternità responsabile.
- È fatto obbligo pariteticamente ai consultori
pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di
programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di
genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la
procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione.
Nell'ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di
sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà
di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale
degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell'integrità
psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in
particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui
servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a
favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.
- Al fine di perseguire le finalità e gli
obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi
sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali
programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati
riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all'art. 2.
- La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a
domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come
metodologia e come intervento specifico alternativo alla
istituzionalizzazione.
- La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le
attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle
famiglie, a carico del Fondo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 15,
della L.R. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio
sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi
sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali
di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a
favore delle famiglie, per l'acquisizione diretta delle prestazioni
erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati.
Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono
definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della quota
del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie
integrate.
- L'ordine di priorità degli aventi titolo ai
buoni servizio di cui al comma 13 è determinato sulla base del
quoziente familiare definito al comma 15.
- Il quoziente familiare è determinato in base ai
seguenti elementi:
- reddito complessivo del nucleo familiare;
- numero dei componenti della famiglia;
- presenza nel nucleo familiare di: c1)
soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico; c2) anziano
convivente non autosufficiente; c3) soggetto in situazione di
particolare disagio psico-fisico.
- La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui
all'art. 5, comma 8:
- qualifica l'incidenza degli stati di cui al
comma 15 lettera c), al fine della concreta determinazione del
quoziente familiare;
- definisce le modalità operative per la
presentazione delle domande ai comuni per i necessari adempimenti
istruttori e per la concessione dei contributi.
- La Regione promuove iniziative sperimentali per
favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e
le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attività
lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai
figli.
- Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e
13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del
fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del
servizio favorendone l'esercizio attraverso il convenzionamento o
l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti
sul territorio regionale.
Art. 5 (Promozione dell'associazionismo familiare)
- La Regione, in attuazione del principio di
sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le
funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte
dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in
cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà
tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di
privato sociale rivolte a:
- organizzare ed attivare esperienze di
associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro
domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di
"banche del tempo";
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e
formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro
compiti sociali ed educativi.
- La Giunta regionale provvede, entro 90 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, a censire le
associazioni di cui al comma 1, costituitesi sul territorio regionale
ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate
dalla Giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato
presso la direzione regionale competente.
- Le associazioni familiari iscritte nel registro
di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con
gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione
di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona
finalizzati al sostegno della famiglia.
- Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di
cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono
l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di
sussidi a sostegno della famiglia.
- Per sostenere ed incentivare le associazioni e
le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione,
nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di
esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta
regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente
versate dai singoli associati.
- Per "banche del tempo", ai fini del
comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le
quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio
tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in
relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il
collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca
del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.
- La Regione, in attuazione dello Statuto,
favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità
necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i
cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.
- È istituita presso la direzione regionale
competente in materia di interventi sociali la Consulta regionale
delle associazioni familiari composta da:
- assessore regionale competente;
- tre rappresentanti delle associazioni di
famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;
- tre rappresentanti di strutture di
autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;
- due rappresentanti dei comuni designati
dall'ANCI Lombardia;
- un rappresentante delle Province designato
dalla UPL;
- un direttore di dipartimento per le attività
socio-sanitarie integrate (ASSI), indicato dall'assessore
regionale competente.
- Con deliberazione della Giunta regionale, da
approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di nomina dei
componenti della Consulta. La Consulta è nominata ed insediata dal
Presidente della Giunta regionale.
- La Consulta elegge nel proprio seno il
presidente e delibera un proprio regolamento interno per
l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto
tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il
funzionamento della Consulta sono forniti dalla Regione.
- La Consulta dura in carica per tutta la
legislatura nel corso della quale è stata insediata.
- La Consulta esprime pareri e formula proposte in
ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che
riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine
all'attuazione della medesima.
ART. 6 (Norma finanziaria)
- Per le finalità di cui all' art. 3, commi 1 e
2, è istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi,
la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario
2000, sarà determinata con la legge di bilancio.
- Per le finalità di cui all' art. 3, commi 3 e
5, sono istituiti un apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la
gestione del fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2000, saranno determinate con la legge di
bilancio.
- Per le finalità di cui all' art. 3, comma 9, è
istituito un. apposito fondo per l'abbattimento degli interessi sui
mutui contratti per l'accesso alla prima casa, distintamente
alimentato con risorse statali e con risorse autonome regionali. La
dotazione finanziaria del fondo finanziato con risorse regionali sarà
determinata con successivo provvedimento di legge. La quota finanziata
con risorse statali nel limite massimo di Lire 80.000.000.000 per
l'esercizio finanziario 2000 trova copertura mediante utilizzo delle
economie relative alle annualità dei limiti di impegno di cui
all'art. 61 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 sono
istituiti appositi capitoli per spese e contributi, la cui dotazione
finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sarà
determinata. con la legge di bilancio.
- Per le finalità di cui all' art. 4, comma 6,
lett. a) e lett. c) si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli
dell'obiettivo 2.5.1 "Formazione professionale" del bilancio
per l'esercizio finanziario 2000.
- Per le finalità di cui all'art. 5, commi 8 e
seguenti, si provvederà con gli stanziamenti del capitolo.
1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati,
collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di
presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» del bilancio
per l'esercizio finanziario 2000.
- Allo stato di previsione delle entrate e delle
spese del bilancio per l'esercizio finanziario. 1999 e al bilancio
pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- all'ambito 2, settore 2 è istituito il nuovo
obiettivo 2.2.9. "Servizio alla famiglia"
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è
istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5093 "Fondo per
l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per le esigenze
familiari connesse o conseguenti al matrimonio nonché per il
pagamento degli interessi sui prestiti d'onore";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è
istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5091 "Fondo di garanzia
per le operazioni di finanziamento di esigenze familiari connesse o
conseguenti al matrimonio o legate a situazioni di temporanea
difficoltà economica";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è
istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5092 "Compenso a
Finlombarda s.p.a. per l'attività di gestione del fondo di garanzia
per il finanziamento delle esigenze familiari";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è
istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5090 "Fondo per
l'abbattimento degli interessi sul mutui contratti per l'accesso alla
prima casa -finanziamento regionale";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è
istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5104 "Spese per il
potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per
disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per
interventi socio-sanitari e per la promozione dell'associazionismo
familiare";
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 è
istituito per memoria capitolo 2.2.9.1.5109 "Contributi per il
potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,
agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per
disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per
interventi socio-sanitari e per la promozione e l'associazionismo
familiare".
- Al bilancio pluriennale 1999/2001 per l'anno
2000 sono apportate le seguenti variazioni:
- STATO DI
PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- - al titolo 2,. categoria 1, è
istituito il capitolo 2.1.5088 "Economie derivanti dai
trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale
pubblica" _con la dotazione finanziaria di Lire
80.000.000.000.
- STATO DI
PREVISIONE DELLE SPESE:
- - all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9
è istituito il capitolo 2.2.9.1.5089 "Fondo per
l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per
l'accesso alla prima casa -finanziamento statale" con la
dotazione finanziaria di Lire 80.000.000.000.
- Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089
sono subordinati all'accertamento del corrispondente importo
sul capitolo di entrata 2.1.5088.
- A decorrere dall'esercizio finanziario
2000 sono autorizzate variazioni compensative di fondi, ai
sensi dell'art. 36, comma 7- quinquies della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della regione) e sue successive
modificazi6ni ed integrazioni, tra il capitolo 2.2.9.1.5104 e
capitoli appartenenti al gruppo capitoli
"2.3.5.1.2769".
La presente legge regionale è pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 6 dicembre 1999
Roberto Formigoni
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del
26 ottobre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 26
novembre 1999, prot. a. 20102/3114).
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